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INTRODUZIONE



Il presente formulario è stato predisposto al fine di agevolare la comunicazione volontaria delle intese fra imprese, ai sensi degli artt. 13, l. 10 ottobre 1990 n. 287, e 2, d.P.R. 10 settembre 1991 n. 461 [Sostituito dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].], e la richiesta di autorizzazione di intese restrittive della  concorrenza, ai sensi degli artt. 4, l. 10 ottobre 1990 n. 287, e 10, d.P.R. 10 settembre 1991 n. 461.  [Sostituito dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].]

Qualora le imprese intendano presentare una richiesta di autorizzazione in deroga contestualmente alla comunicazione volontaria di un'intesa, dovranno specificare se la richiesta è presentata in subordine alla comunicazione stessa. In tal caso, la richiesta verrà valutata dall'Autorità solo nel caso di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della legge, nell'ambito dell'istruttoria stessa che l'Autorità intende, di regola, concludere nel termine di 120 giorni.

La comunicazione volontaria delle intese e la richiesta di autorizzazione in deroga possono essere presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipano ad intese, o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate.

Nel caso di notifica congiunta, è opportuno che le imprese designino un rappresentante comune di tutte le parti comunicanti o richiedenti. Nel caso in cui la notifica sia presentata soltanto da alcune delle imprese partecipanti all'intesa, è opportuno che esse ne informino le altre imprese inviando copia della comunicazione.

La comunicazione o la richiesta di autorizzazione devono contenere le informazioni e recare i documenti che consentano di valutare il contenuto della intesa o la richiesta, come indicati nel presente formulario. Qualora le informazioni indicate nel formulario siano già state trasmesse all'Autorità in occasioni di precedenti comunicazioni, l'impresa notificante può fare ad esse riferimento, specificando le variazioni eventualmente verificatesi.

In caso di comunicazioni volontarie incomplete o non veritiere, l'Autorità informa le imprese interessate, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento di procedura [Sostituito dall’art. 3, comma 3,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].], ferma restando la possibilità di procedere ad istruttoria anche dopo il decorso del termine di centoventi giorni secondo quanto dispone l'art. 13, della legge. Tale termine inizia a decorrere soltanto dal ricevimento di una comunicazione completa e veritiera.

Non appena ricevuta una comunicazione volontaria, l'Autorità può pubblicare sul bollettino di cui all'art. 26 della legge, salvo che le imprese non adducano motivate esigenze di riservatezza, un breve avviso concernente l'intesa comunicata, invitando i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni. Al fine di non rivelare informazioni di carattere riservato, le imprese possono precisare le parti della comunicazione che intendono escludere da tale avviso, ovvero predisporre una breve sintesi dell'intesa che indichi le parti, i mercati ed il contenuto della stessa.

Nel caso di richiesta di autorizzazione in deroga di intese restrittive, l'Autorità potrà richiedere alle imprese di fornire notizie ed elementi integrativi e di esibire documenti utili alla medesima richiesta, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento di procedura [Sostituito dall’art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].], con sospensione del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 4, comma 3, della legge e salva la possibilità di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 14, comma 5, della legge.

Non appena ricevuta una richiesta di autorizzazione in deroga, l'Autorità pubblica sul bollettino di cui all'art. 26 della legge, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del regolamento di procedura [Sostituito dall’art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].], un breve avviso concernente l'intesa di cui si chiede l'autorizzazione, invitando i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni. Al fine di non rivelare informazioni di carattere riservato, le imprese possono precisare le parti della comunicazione che intendono escludere da tale avviso, ovvero predisporre una breve sintesi dell'intesa che indichi le parti, i mercati ed il contenuto della stessa.

Le imprese sono tenute a dare immediata notizia all'Autorità di qualsiasi modifica degli elementi essenziali contenuti nelle comunicazioni volontarie o nelle richieste di autorizzazione di cui sopra non appena tale modifica sia nota alle parti od a talune di esse, ai sensi degli artt. 2, comma 4, e 10, comma 2, del regolamento di procedura [Sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 3, comma 4, e 4, comma 4,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].]; la comunicazione di modifica equivale alla comunicazione di una nuova intesa, dalla quale decorre il termine di centoventi giorni previsto dagli artt. 13 e 4, comma 3, della legge.

Le informazioni comunicate dalle imprese sono tutelate dal segreto d'ufficio, ai sensi degli artt. 14, comma 3, della legge e 8, del regolamento di procedura [Sostituito dall’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].], salva la pubblicità delle decisioni dell'Autorità sul bollettino di cui all'art. 26 della legge. Le parti che effettuano la comunicazione possono indicare i documenti o parte di essi che ritengono riservati, specificando i motivi per cui le informazioni contenute non dovrebbero essere rese note alle altre parti del procedimento ed a soggetti terzi.

L'Autorità non applicherà le sanzioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge, nel caso in cui le imprese si astengano volontariamente dall'eseguire un'intesa comunicata ai sensi degli artt. 4 e 13, in attesa della pronuncia dell'Autorità.



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